I DIP o dispositivi di protezione individuale sono abbigliamenti o attrezzature progettate per ridurre l’esposizione dei lavoratori ai rischi chimici, biologici e fisici. I dispositivi di protezione individuale sono una delle azioni di mitigazione postume a quelle preventive di abbattimento di un pericolo valutato. E sono necessari per portare il rischio ad un livello accettabile.
A seguito della valutazione dei rischi viene definita la necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale quando è impossibile eliminare totalmente un pericolo.
La normativa di riferimento inerente all’uso dei dispositivi di protezione individuale è il testo unico D.Lgs 81/08 al Titolo III capo II.
Che definisce anche le responsabilità a capo del datore di lavoro per la selezione, il mantenimento in buono stato e l’addestramento necessario al loro utilizzo.
Cosa si intende per dispositivo di protezione individuale DPI? I dispositivi comprendono tutti quei presidi a protezione della testa, mani ed arti in genere, piedi, occhi ed orecchie. Fanno parte di ciò anche attrezzature a prevenzione della caduta dall’altro, respiratorie, ad alta visibilità ed a protezione di praticoli ambienti.
Non fanno parte dei dispositivi di protezione individuale i normali indumenti di lavoro, indumenti sportivi o per il soccorso, vestiario ed attrezzature delle forze dell’ordine, per l’autodifesa e strumentazioni per ambienti specifici. Così come i dispositivi di protezione individuale sanitari, utilizzati, appunto, in ambito sanitario.
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Cosa sono i dispositivi di protezione individuale?
Chi fornisce i dispositivi di protezione individuale? Il titolare dell’azienda, così come per i dispositivi di protezione individuale covid, e lo stesso è anche responsabile della loro manutenzione, se prevista. Per esempio per i dispositivi di protezione per la caduta dall’alto.
I DPI sono raccomandati come l’ultima azione di mitigazione atta a prevenire incidenti sul lavoro, malattie professionali, infortuni e decessi. Non sono, quindi, come molte aziende credono l’unica via per assicurare un ambiente di lavoro sicuro.
Inseriti in un sistema di valutazione per la salute e sicurezza sul lavoro, che definirà le azioni di prevenzione, la conformità di strutture ed attrezzature e la formazione necessaria, saranno un’arma fondamentale a protezione degli addetti. Il datore di lavoro, direttamente e o tramite un consulente esterno, dovrà assicurarsi quindi non solo che vengano definiti coerentemente ai rischi dei dispositivi di protezione individuale.
Ma dovrà quantificarne le performance, ovvero la capacità reale di abbattere un rischio a livelli accettabili, la conformità di costruzione secondo le norme UNI previste, lo stato di manutenzione ed il corretto utilizzo. Definendo piani di formazione ed addestramento adeguati ai requisiti. E monitoraggi per verificarne il corretto utilizzo.
In tutto questo può essere di aiuto l’implementazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro secondo la norma di certificazione Iso 45001. Vediamo alcuni vantaggi dell’utilizzo dei DPI:
- Prevenire lesioni ed infortuni sul posto di lavoro, gravose per l’azienda, la società e gli operatori;
- Proteggere i dipendenti da un’eccessiva esposizione chimica, fisica, biologica;
- Prevenire la diffusione di germi e malattie infettive compreso COVID-19;
- Aiutare le aziende a conformarsi ai requisiti normativi;
- Abbattere i costi dovuti a sanzioni e fermi amministrativi;
- Essere uno dei fattori che permette all’organizzazione di godere degli sgravi INAIL;
- Migliorare la produttività e l’efficienza dei dipendenti.
Dispositivi di protezione individuale categorie più comuni
Quali sono dispositivi di protezione individuale? Vediamo quali sono le categorie ed i più comuni:
- Protezione del viso e degli occhi. I DPI che includono occhiali e schermature a protezione del viso. Questi devono essere utilizzati per attività che possono causare danni agli occhi, per esempio per le lavorazioni ove vi siano spruzzi di liquidi, vapori, scintille ed altro;
- Protezione respiratoria. I DPI che includono respiratori ed autorespiratori, maschere antigas, respiratori N95 e maschere chirurgiche utilizzate per un’attività che possono causare l’inalazione di materiali nocivi. Per esempio gas nocivi, sostanze chimiche, goccioline di particelle di grandi dimensioni, spray, schizzi che possono contenere virus, come per esempio il Covid 19, e batteri;
- Protezione della pelle e del corpo. I DPI che includono le seguenti categorie per proteggere parti del corpo degli operatori dai rischi fisici:
Protezione della testa. Elmetti e copricapi a protezione dell’operatore in caso di caduta oggetti sulla testa, possibilità di scivolamento, collisione o per ambienti angusti; - Protezione del corpo. Giubbotti e tute di sicurezza a protezione dell’operatore per lesioni al corpo dovute a temperature, fiamme e scintille, sostanze chimiche tossiche, punture di insetti e radiazioni. Questi dovrebbero essere di colore ben visibile definiti ad alta visibilità. Per la protezione degli operatori.
- Protezione delle mani. Guanti di sicurezza a protezione di ustioni alle mani e alla pelle, assorbimento di sostanze nocive, tagli, fratture o amputazioni;
- Protezione dei piedi. Scarpe, ginocchiere e stivali utilizzati a protezione di gravi lesioni ai piedi e alle gambe dovute alla caduta o al rotolamento di oggetti, sostanze calde, rischi elettrici, tagli ed abrasioni e superfici scivolose;
- Protezione anticaduta. Imbracature di sicurezza e corde utilizzate a protezione nelle attività in cui gli operatori lavorano in altezza a protezione delle cadute dall’alto e lesioni gravi o morte;
- Protezione dell’udito. Cuffie e tappi per le orecchie a protezione dell’udito degli operatori.
Come si suddividono i DPI?
I Dispositivi di Protezione Individuale sono suddivisi in tre macro categorie:
- I° categoria: utilizzati per la protezione da rischi minori, la loro immissione in commercio avviene dopo l’apposizione del marchio CE tramite autocertificazione del produttore. Fanno parte di questa categoria dispositivi che sono a protezione di possibili lesioni da attrezzature, prodotti per la pulizia comuni, contatto con prodotti che non superano i 50° C, protezione da eventi atmosferici, vibrazioni ed urti lievi,
- II° categoria: tutti quei DPI che non sono non fanno parte né della prima né della terza categoria, la loro immissione sul mercato avviene a seguito del superamento di una valutazione di conformità effettuata da un ente notificato, che rilascerà il marchio CE. Fanno parte di questi dispositivi i caschi, guanti di protezione da pericoli meccanici, indumenti ad alta visibilità;
- III° categoria: tutti quei dispositivi che sono a protezione di e prevenzione di lesioni molto gravi. Il DPI, in questo caso, viene immesso sul mercato dopo il rilascio del certificato CE da parte di un organismo notificato, ed il fabbricante deve essere dotato di un sistema di gestione qualità, conforme alle specifiche definite dalla Direttiva 89/686/EEC. Di questa categoria fanno parte i dispositivi a protezione dalle sostanze chimiche, radioattive, o agenti biologici pericolosi, dotazioni da utilizzare in assenza di ossigeno, con temperature sotto i -50°C e superiore ai 100°C, lavori sotto tensione, cadute dall’alto, possibilità di annegamento, rumori di intensità pericolosa, getti in alta pressione, protezione da ferire da seghe, lame e proiettili.
Dispositivi di protezione individuale: non basta averli in azienda
A tutela degli operatori e del datore di lavoro, non basta però che si siano acquistati dei dispositivi di protezione individuale. Ovviamente la loro importanza è definita dei rischi presenti nei processi. Questi sono i nostri consigli per la gestione dei dispositivi:
- In caso di DPI fondamentali per la protezione della vita degli operatori, per esempio respiratori, DPI di III° categoria per la catena dall’alto, sarebbe opportuno qualificare il fornitore adeguatamente;
- Verificare alla ricezione la coerenza con quanto ordinato, con le normative di produzione, che deve essere coerente con la valutazione dei rischi;
- Definire le modalità di stoccaggio protetto dei dispositivi di protezione individuale. In quanto taluni possono essere manomessi, o perdere conformità;
- Definire le modalità di consegna e di formazione ed addestramento dei DPI;
- Definire i monitoraggi sullo stato dei dispositivi di protezione individuale, qualificando, come per l’acquisto, le figure atte alla loro manutenzione e sanificazione;
- Definire i monitoraggi sul corretto uso dei DPI, intervenendo quando si rilevino deviazioni e comportamenti errati;
- Definire, nelle informazioni documentate, lo studio degli incidenti o mancati incidenti, per evidenziare eventuali cause dovute ai dispositivi;
- Riesaminare periodicamente, sia la conformità dei dispositivi, la validità delle norme tecniche con i quali sono stati costruiti, e la coerenza degli stessi per i pericoli aziendali.