L’etichettatura degli alimenti è il processo che definisce le informazioni ai consumatori da apporre sulle confezioni. Il Reg CE 1169 è il regolamento comunitario portante, che ne definisce i requisiti.
Gli OSA delle organizzazioni della filiera agroalimentare, tra i vari requisiti obbligatori che devono rispettare, ci sono quelli della legge sull’etichettatura degli alimenti.
A tutela dei consumatori, per fornirgli veritiere informazioni, che permetteranno agli stessi di effettuare scelte consapevoli.
I requisiti applicabili alle etichette degli alimenti, in Europa, e quindi anche nel nostro paese, sono definiti nel Reg CE 1169.

La legge sull’etichettatura degli alimenti richiede la presenza obbligatoria di tutta una serie di informazioni.
Azienda produttrice, peso, scadenza o TMC, ingredienti contenuti nel prodotto, quid se presente, additivi, allergeni, stato nutrizionale. In alcuni casi, fornire una serie di indicazioni utili al consumatore per seguire una dieta corretta ed equilibrata.
Il Reg CE 1169 definisce i requisiti per l’etichettatura degli alimenti e le informazioni ai consumatori. sono incluse altri requisiti, come le informazioni quali la provenienza dell’ingrediente primario o di particolari materie prime, la presenza di allergeni, i modi d’uso dell’alimento e le categorie di esclusione sensibili per lo stesso.
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Etichette alimentari: normativa quadro del Reg CE 1169
La legge sull’etichettatura degli alimenti e informazioni ai consumatori, è entrato in vigore il 13 Dicembre 2014 ‘informazioni sugli alimenti ai consumatori’.
Il regolamento europeo sostituisce e omogenizza le norme precedenti sulla etichettatura degli alimenti, normative nazionali, ed è affiancato da un decreto sanzionatorio e da tutta una serie di regolamenti specifici per l’etichettatura di settore.
Uno degli elementi importanti, che sempre più frequentemente, possiamo ritrovare nelle etichette sono le indicazioni nutrizionali salutistiche (claims) che devono essere inseriti nei requisiti sulle etichette degli alimenti.
Questi requisiti sulle etichette degli alimenti sono disciplinati dal Reg CE 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.
Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e allo stesso tempo fornire loro informazioni più chiare e trasparenti.
Così come le etichette a semaforo ed a batteria, che cercano di guidare il consumatore in scelte più consapevoli.
Requisiti Regegolamento UE 1169: informazioni ai consumatori
Che cosa sono le etichette degli alimenti? la definizione della etichettatura degli alimenti riporta: (Art. 1 Reg CE 1169 2011 Requisiti etichettatura e informazioni per i consumatori):
“Qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore.”
Ma che cosa deve essere riportano e quali sono i requisiti sulle etichette degli alimenti per essere conformi? Sull’etichetta alimentare devono comparire le seguenti informazioni:
- Denominazione dell’alimento – Etichettatura degli alimenti – Accanto alla denominazione dell’alimento deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati sarà obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l’indicazione “decongelato”.
- Elenco degli ingredienti – Nelle etichette degli alimenti secondo i requisiti del Reg CE 1169, occorre elencare tutte le materie prime, ingredienti, impiegate nella produzione in ordine decrescente di peso. Una delle novità più importanti riguarda l’indicazione degli allergeni, che deve essere evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti. Sarà quindi riconoscibile da una scritta con dimensioni, stile o colore diversi al fine di essere quindi veloce e semplice notare la sua presenza. Anche i prodotti sfusi devono riportare obbligatoriamente l’indicazione di un’eventuale presenza di allergeni. Tale nota deve essere anche segnalata anche sui prodotti somministrati in ristoranti, mense, bar e altri luoghi pubblici o privati. Nel caso di presenza di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, ci sarà un apposito elenco che ne indicherà l’origine specifica (ad esempio, olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.).
- La presenza di sostanze – Allergeni sulle etichette degli alimenti – Gli allergeni sono sostanze provenienti da cibi, piante o animali che provocano una reazione eccessiva del sistema immunitario e possono causare un’infiammazione. Per via della loro pericolosità, devono essere indicati in etichetta. È necessario informare la persona allergica della loro presenza. Ecco qui di seguito una lista degli allergeni più comuni secondo il Reg CE 1169:
- Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro
- Crostacei e prodotti a base di crostacei
- Uova e prodotti a base di uova
- Pesce e prodotti a base di pesce
- Arachidi e prodotti a base di arachidi
- Soia e prodotti a base di soia
- Latte e prodotti a base di latte
- Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro derivati
- Sedano e prodotti a base di sedano
- Senape e prodotti a base di senape
- Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
- Anidride solforosa e solfiti
- Lupini e prodotti a base di lupini
- Molluschi e prodotti a base di molluschi
- Durabilità del prodotto – Data di scadenza da riportare obbligatoriamente come requisiti sulle etichette degli alimenti: nel caso di prodotti molto deperibili, la data è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato. Termine minimo di conservazione (TMC): nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo si troverà la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” che indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato senza rischi per la salute. Conoscere la differenza tra data di scadenza e TMC può essere utile per evitare che un prodotto venga gettato quando ancora commestibile, riducendo così gli sprechi. Congelamento: è obbligatorio riportare la data del primo congelamento di carni, preparazioni a base di carne e prodotti ittici non processati.
- Condizioni di conservazione ed uso – Le condizioni di conservazione sono uno dei requisiti obbligatori secondo il Reg Ce 1169 che devono essere indicate nelle etichette degli alimenti per consentire una conservazione ed un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione.
- Paese d’origine e luogo di provenienza – Questa indicazione, già obbligatoria per alcuni prodotti (carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva), viene estesa anche a carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola.
- Dichiarazione nutrizionale – Sono obbligatorie indicazioni sui seguenti elementi:
- Valore energetico
- Grassi
- Acidi grassi saturi
- Carboidrati
- Zuccheri
- Proteine
- Sale
Nell’etichettatura degli alimenti secondo i requisiti del Reg CE 1169, la dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l’indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polipoli, amido e fibre.
L’indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento, oppure alla singola porzione. Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio, ossia 2000 kcal circa al giorno.
- Indicazioni complementari di etichettatura degli alimenti – Ecco qui di seguito alcuni esempi:
Oltre all’indicazione “tenore elevato di caffeina”, i prodotti con un quantitativo di caffeina superiore a 150 mg/l che non siano tè o caffè dovranno riportare la dicitura “Non raccomandato ai bambini e alle donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.
Gli alimenti con aggiunta di fitosteroli e fitostanoli dovranno includere la dicitura “addizionato di steroli vegetali” o “addizionato di stanoli vegetali”.
Questo dettaglio è importante per evidenziare che l’alimento è destinato esclusivamente a coloro che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue.
Inoltre, verrà indicato che il prodotto potrebbe non essere adeguato alle donne in gravidanza, in allattamento e ai bambini di età inferiore a cinque anni.
I dolciumi o bevande con l’aggiunta di liquirizia e una concentrazione pari o superiore a 100mg/kg o 10mg/l riporteranno la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti.
- Indicazioni nutrizionali – Nella etichettatura degli alimenti occorre includere qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute all’energia (valore calorico) che apporta e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene. (Art. 2 Reg. 1924/2006). L’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti e dal consumatore per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità. Il Regolamento (CE) 1924/2006 armonizza i cosiddetti “claims”, ossia indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite in merito ai prodotti alimentari. I claims hanno lo scopo di garantire ai consumatori l’accuratezza e la veridicità delle informazioni. Ecco alcune delle indicazioni nutrizionali più comuni:
- A BASSO CONTENUTO CALORICO: il prodotto contiene non più di 40 kcal/100 g per i solidi o più di 20 kcal/100 ml per i liquidi;
- A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO: il valore energetico è ridotto di almeno il 30%;
- SENZA CALORIE: il prodotto contiene non più di 4 kcal/100 ml;
- A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi;
- SENZA GRASSI: il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml;
- A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI: il prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi;
- SENZA GRASSI SATURI: la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml;
- A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi;
- SENZA ZUCCHERI: il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml;
- SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: il prodotto non contiene zuccheri o ogni altro prodotto utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento li contiene naturalmente, è necessario riportare sull’etichetta l’indicazione “contiene naturalmente zuccheri”;
- LEGGERO/LIGHT: il valore energetico è stato ridotto di almeno il 30%;ù
- FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico (ALA) per 100 gr o 100 kcal;
- RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: il prodotto contiene almeno 0,6 g di ALA per 100 gr o 100 kcal;
- RICCO DI GRASSI MONOINSATURI (O POLINSATURI): almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi/polinsaturi, a condizione che gli stessi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto;
- RICCO DI GRASSI INSATURI: i requisiti sulle etichette degli alimenti secondo il Reg Ce 1169 definiscono che almeno il 70% di acidi grassi presenti nel prodotto devono derivare da grassi insaturi, a condizione che gli stessi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto;
- FONTE DI FIBRE: il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal;
- AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE: il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal;
- AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE: almeno il 20% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine;
- FONTE DI/AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA VITAMINA E/O MINERALE]: il prodotto contiene almeno il 15/30% della dose giornaliera raccomandata di quella vitamina e/o minerale;
- A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]: i requisiti sulle etichette degli alimenti secondo il Reg Ce 1169 definiscono che la riduzione deve essere pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile;
- Indicazioni sulla salute – Nella etichettatura degli alimenti secondo i requisiti del Reg CE 1169, occorre aggiungere qualunque Art. 2 Reg. 1924/2006). Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichetta sono comprese le seguenti informazioni:
una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato. Vi sono diversi tipi di indicazioni sulla salute: dichiarazioni relative a sostanze nutritive o di altro genere che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo di normali funzioni del nostro organismo, per esempio “il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali”; affermazioni sulla diminuzione del rischio di contrarre una malattia, per esempio “è dimostrato che la sostanza x abbassa/riduce il colesterolo nel sangue”. - Le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari devono essere preventivamente autorizzate e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
Etichette alimentari e qualità degli alimenti
Il regolamento prevede, anche, che vengano aggiunte indicazioni specifiche per i prodotti, che possono includere obblighi di natura legali, come nel caso di prodotti biologici, vegani o gluten free, o riconoscimenti di prodotto ed indicazioni geografiche.
In questo caso dovranno essere riportati i codici dell’organismo valutatore, in caso di prodotti biologici o certificati gluten free, e i codici aziendali, in caso di assenza di certificazione gluten free e per le altre indicazioni.
Altre informazioni sono richieste obbligatoriamente per prodotti venduti come tali o dove vi siano ingredienti come il riso, le farine, il pomodoro, i latticini.
In questi casi deve essere inserita, così come disposto da leggi specifiche, la prima origine dell’ingrediente così come l’identificazione dell’area di produzione e di confezionamento.
Viene data molta importanza alle tematiche ed ai requisiti sulle etichette degli alimenti sia che l’organizzazione operi sotto il Reg CE 1169, europeo, che secondo altre legislazioni.
Etichette degli Alimenti: come effettuare le verifiche sui requisiti?
Durante le verifiche degli organi di controllo sulla conformità obbligatoria, o degli organismi di certificazione che valutano la stessa rispetto a standard e sistemi per le certificazioni alimentari, verranno valutate le procedure di progettazione, approvazione e monitoraggio sui requisiti sulle etichette degli alimenti allo scopo di valutare uno degli aspetti legali fondamentali e sulle informazioni ai consumatori.
Questi standard, per la compliance ai requisiti sulle etichette degli alimenti, richiedono, anche, l’effettuazione di analisi e valutazione dei rischi specifici annessi ad azioni per la prevenzione dei fenomeni delle frodi alimentari che contemplano anche lo studio delle etichette.
La presente guida ha descritto i requisiti sulle etichette degli alimenti in ambito europeo secondo il Reg CE 1169. Va considerato, tuttavia, che ogni mercato, sia esso americano, asiatico o canadese vi sono delle indicazioni nazionali e potrebbero essere differenti da quelle descritte in questo articolo.
È quindi fondamentale dotarsi di una procedura dettagliata di progettazione delle etichette alimentari con accesso alle fonti e delle risorse umane adeguatamente formate.
La normativa riguardante i requisiti sulle etichette degli alimenti è molto vasta ed in continua evoluzione. Il Reg CE 1169 sull’etichettatura alimentare europea detta i requisiti generali ai quali vengono affiancate specifici regolamenti, come per esempio quello ittico e quello relativo all’olio.
Si consiglia quindi di affidarsi a consulenti esperti nella etichettatura degli alimenti secondo i requisiti applicabili, o delle legislazioni dei mercati dove i prodotti vengono commercializzati, al fine di non incappare in non conformità, sanzioni, ritiri richiami di prodotti, con conseguenti perdite economiche.
Decreto sanzioni DLgs 321: cos’è?
Il DLgs 231 del 2017, denominato anche decreto sanzioni etichettatura, definisce le sanzioni applicabili per le violazioni dei requisiti definiti nel Reg CE 1169. Il decreto è conseguente alla direttiva europea 91/2011.
Le informazioni ai consumatori in ambito alimentare sono veramente un cruccio. Basta farsi un giro nei supermercati e sarà facile identificare degli errori.
Taluni dati da una scorsa competenza delle organizzazioni. Taluni errori invece sono intenzionali delle vere e proprie truffe commerciali effettuate inserendo informazioni fuorviante sulle etichette e confezioni alimentari.
Il DLgs 231, oltre che fissare le sanzioni in tema di etichettatura degli alimenti, omogenizza le responsabilità sulle disposizioni nazionali sull’etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, e l’adeguamento della normativa nazionale sul “lotto” inserita nella direttiva 2011/91/UE;
Questo decreto, definisce le disposizioni sanzionatorie sui distributori automatici, sulla vendita di prodotti non pre imballati ed sui prodotti non destinati al consumatore diretto.
Secondo la disciplina dell’etichettatura, nel decreto sanzioni in applicazione al Reg 1169 viene definito “soggetto responsabile” l’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 1169/2011 OSA.
Decreto sanzioni etichettatura alimentare Dlgs 231: che cosa dovresti sapere?
Le violazioni prese in considerazione dal decreto sanzioni per l’etichettatura alimentare, sono elencate al Titolo II, con le rispettive sanzioni che variano da un minimo di 500€, fino ad un massimo di 40.000€, per le inadempienze più gravi per esempio data di scadenza o allergeni.
Il decreto sanzioni etichettatura, fissa, quale autorità competente ad attuare le sanzioni previste, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Restano naturalmente, le competenze spettanti, all’autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all’accertamento delle violazioni. Di seguito la tabella riassuntiva delle sanzioni previste dal decreto sanzioni etichettatura alimentare:
Violazione | Riferimento normativo | Sanzione |
Violazione pratiche leali d’informazione come da articolo 7, reg. UE 1169/2011. | Articolo 3 | da 3.000€ a 24.000€ |
fornitura di prodotti non conformi alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti da parte di OSA diversi rispetto all’articolo 8, reg. UE 1169/2011. | Articolo 4 | da 500€ a 4.000€ |
Modifica delle informazioni ricevute in accompagnamento all’alimento | Articolo 4 | da 2.000€ a 16.000€ |
Non corrette invio di informazioni B2B | Articolo 4 | da 1.000€ a 8.000€ |
Mancata indicazione degli allergeni | Articolo 5 | da 5.000€ a 40.000€ |
Non conformità nelle indicazioni degli allergeni | Articolo 10 | da 2.000€ a 16.000€ |
Mancanza di una o più indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, reg. UE 1169/2011. | Articolo 5 | da 3.000€ a 24.000€ |
Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza | Articolo 7 | da 2000€ a 8000€ |
Cessione a qualsiasi titolo o esposizione per vendita di un alimento oltre la data di scadenza | Articolo 12 | da 5.000€ a 40.000€ |
Violazioni in merito al paese d’origine o luogo di provenienza | Articolo 13 | da 2.000€ a 16.000€ |
Indicazione di informazioni volontarie in violazione dell’articolo 36, paragrafo 2 e 3, reg. UE 1169/2011. | Articolo 16 | da 3.000€ a 24.000€ |
L’omissione dell’indicazione del lotto, o partita, in violazione dell’articolo 17, reg. UE 1169/2011. | Articolo 21 | da 3.000€ a 24.000€ |
Indicazione del lotto, o partita, con modalità diverse. | Articolo 21 | da 1.000€ a € 8.000€ |
Dlgs 231: quali sono le novità inerenti al lotto di produzione?
Titolo III, articolo 17 del decreto sanzioni per l’etichettatura alimentare, riporta le disposizioni su lotto, o partita, dove si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.
E’ obbligatorio inserire questa informazione in etichetta, e deve essere facilmente riconoscibile.
Può essere omesso in alcuni casi, ad esempio quando il TMC o la data di scadenza sono dichiarati almeno con giorno e mese, per i gelati monodose, i prodotti agricoli venduti direttamente dal coltivatore ai depositi per il confezionamento oppure destinati alla trasformazione immediata, per i prodotti alimentari non preimballati (art. 44) e per confezioni con superficie inferiore a 10cm2.
Per la vendita di prodotti non pre imballati presso distributori automatici, l’articolo 18 del Dlgs 231, prevede l’inserimento in lingua italiana delle seguenti informazioni:
- denominazione alimento;
- lista ingredienti;
- allergeni;
- nome/ragione sociale/marchio depositato e sede del gestore dell’impianto.
Per la vendita di alimenti non preimballati, venduti sfusi, l’articolo 19 del decreto sanzioni etichettatura alimentare, stabilisce l’obbligo di apporre ‘il cartello unico degli ingredienti’ sul recipiente del prodotto o un sistema equivalente, anche digitale, con:
- denominazione dell’alimento;
- ingredienti con l’indicazione degli allergeni;
- modalità di conservazione degli alimenti deperibili, se necessario;
- data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche ripiene, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- titolo alcolometrico volumico per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- dicitura “decongelato” di cui all’Allegato VI, punto 2 del regolamento, salvo casi di deroga.
Per i prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia, il decreto sanzioni per l’etichettatura alimentare, definisce che l’elenco ingredienti può essere riportato su un unico cartello o registro, anche digitale purché gli allergeni previsti dall’Allegato II siano riconducibili al singolo alimento posto in vendita.
I prodotti non destinati al consumatore direttamente, devono riportare sull’imballaggio (confezione, recipiente o etichetta) o sui documenti commerciali (anche telematici) le indicazioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e) del regolamento UE 1169/2011 con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti pre imballati compresi il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, l’indirizzo dell’operatore alimentare e il lotto quando obbligatorio.
Consulenza etichettatura degli alimenti: i nostri servizi
Sistemi & Consulenze può assistere la tua organizzazione erogando i seguenti servizi mirati di consulenza etichettatura degli alimenti per la tua organizzazione:
- Verificare la conformità delle etichette o del libro ingredienti esistente;
- Operare in ambito di etichette per il mercato comunitario, FDA, compreso anche quello All Natural;
- Redigere una procedura specifica per la progettazione e la definizione delle informazioni da fornire ai consumatori;
- Assisterti nell’effettuazione delle nalisi di laboratorio per definire i valori nutrizionali;
- Formare le risorse aziendali.