Dirigente per la sicurezza sul lavoro

Il dirigente per la sicurezza sul lavoro è una delle figure di responsabilità indicate nel testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, nel definire ed assegnare le responsabilità, adotta una nomenclatura che, in alcune situazioni, può essere fuorviante.

Dirigente per la Sicurezza sul Lavoro Nomina Responsabilità e Formazione

Oltre che il dirigente per la sicurezza sul lavoro, in ambito safety, le altre figure di responsabilità richiamate dal testo unico, possono essere riassunte:

  • RSPP – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • ASPP – Addetto al servizio di prevenzione e protezione;
  • Medico Competente – Medico che si occupa della sorveglianza sanitaria e che, coadiuvato da altre figure, agiste sull’individuazione dei rischi e della messa in atto delle azioni di mitigazioni.
  • Preposto per la sicurezza – Figura che sovraintende e garantisce il rispetto dei corretti comportamenti in ambito lavorativo per la salute e sicurezza sul lavoro.

Ogni figura è importante. La definizione della catena delle responsabilità è fondamentale nello scheletro organizzativo aziendale, così come nelle figure che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Dirigente per la sicurezza: perché è importante?

E’ il caso, ad esempio, della figura del dirigente per la salute e sicurezza in azienda, risorsa che non viene individuata e nominata in base alla tipologia contrattuale, ma tenendo conto della funzione, ruolo, svolto durante l’espletazione delle proprie mansioni e responsabilità aziendali.

I ruoli definiti dal testo unico sono:

  • Datore di lavoro;
  • Medico Competente;
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP;
  • Addetto del servizio del servizio di prevenzione e protezione ASPP;
  • Preposti e dirigenti per la sicurezza sul lavoro;
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS;
  • Addetto alle emergenze antincendio;
  • Addetto alle emergenze primo soccorso;
  • Lavoratori.

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Dirigente della sicurezza sul lavoro: che cosa dice la legge?

L’articolo 2 comma 1 lettera d riporta la definizione di dirigente per la sicurezza, in questi termini:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa“.

Il dirigente per la sicurezza sul lavoro, quindi, è colui che, in base alla propria mansione ricoperta:

  • Attua le direttive del datore di lavoro che rimane il principale responsabile in materia di prevenzione, almeno per quanto concerne le direttive, intese come indicazioni strategiche derivanti dalla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
  • Organizza l’attività lavorativa – ovvero è persona che ha, tra i poteri, la possibilità di cambiare l’organizzazione dell’attività lavorativa intesa come assegnazione dei compiti alle persone, modifica delle procedure operative.

All’interno dell’articolo 18, vengono riportati gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente per la sicurezza sul lavoro. L’articolo inizia con questa frase:

“Il datore di lavoro […] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:”

Di estrema importanza l’indicazione “secondo le attribuzioni e competenze; questo significa che ogni persona, inquadrabile all’interno della definizione di dirigente ex art. 2 comma 1 lettera d, non è il destinatario di tutti gli obblighi di cui all’articolo 18, come invece accade per il datore di lavoro, ma solo degli obblighi riconducibili alla propria competenza funzionale.

Ad esempio, non spetterà al responsabile del magazzino comunicare all’INAIL il nominativo dell’RLS, a meno che questo non sia indicato nel proprio mansionario o abbia ricevuto istruzione in questo senso.

In accordo con l’articolo 299, il dirigente, come destinatario di eventuali contestazioni in caso di illecito, non viene individuato in base a lettere di nomina, organigrammi o altri documenti, ma in base all’effettivo svolgimento del ruolo di dirigente.

Tuttavia, risulta di estrema importanza che il singolo dirigente sia reso edotto delle proprie responsabilità anche mediante una lettera di incarico o attraverso una mera informazione, da abbinare alla formazione obbligatoria prevista all’interno dell’articolo 37 e declinata, sebbene non in maniera obbligatoria, all’interno dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Dirigente per la sicurezza: nominata e responsabilità?

La nomina del dirigente per la sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art 16 del D. Lgs deve essere formalizzata tramite delega di funzione. Devono essere definiti i requisiti della mansione comprensivi dei titoli di studio e dell’esperienza pregressa a secondo del contesto aziendale.

La formazione del dirigente per la sicurezza sul lavoro, come per tutte le figure, è obbligatoria, e viene definita dall’accordo Stato regioni del 2011 per una durata minima di 6 ore ultimata da un test di valutazione. L’organizzazione deve inserire nel proprio piano di formazione l’aggiornamento quinquennale di questa risorsa.

Questa risorsa, in genere, è nominata in quelle organizzazioni più strutturate, dove vi siano anche notevoli rischi. Per esempio in ambito di grandi realtà edili, o nell’industria. Organizzazioni, che trarranno molto benefici anche dall’adozione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, secondo la norma di certificazione internazionale ISO 45001, e ISO 39001, per quelle che nel loro operato, possono avere impatti sul traffico stradale.

E le responsabilità? Al di là dell’accademia e dei tecnicismi, la regola è sempre la stessa. La catena delle responsabilità è capitanata dal datore di lavoro. Colui che ha capacità di spesa e di prendere decisioni, tra cui quella di licenziamento degli addetti.

Quindi senza una tipologia di delega, che contempli capacità di spesa in ottica di salute e sicurezza, oltre che di ‘potere’ decisionale in questo senso, non ci saranno responsabilità dirette, in caso di rispetto di quanto disposto dal datore di lavoro, o comunique sia chi per lui.