Regolamento UE 351 Nuove disposizioni per i materiali plastici a contatto con gli alimenti

Il 21 febbraio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento UE 351 2025, introducendo significative modifiche alle normative esistenti riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Questo aggiornamento mira a rafforzare la sicurezza alimentare e a promuovere pratiche sostenibili nel settore del packaging alimentare.​

Considerazioni introduttive del Regolamento (UE) 2025/351

Il regolamento si apre con una serie di 26 considerazioni che delineano le motivazioni e gli obiettivi delle modifiche apportate. Queste riflessioni iniziali sottolineano l’importanza di aggiornare le normative esistenti per allinearsi con le evoluzioni tecnologiche e scientifiche nel campo dei materiali plastici destinati al contatto alimentare a tutela della salute del consumatore e dell’ambiente.

Una delle principali preoccupazioni evidenziate riguarda la necessità di chiarire le definizioni relative agli additivi e alle sostanze di partenza utilizzate nella produzione di moca plastici. La distinzione tra queste due categorie è fondamentale per garantire che solo le sostanze autorizzate siano impiegate nei processi produttivi, assicurando così la sicurezza dei materiali finali.​

Regolamento UE 351 cosa cambia per il packaging alimentare plastico

 

Il regolamento affronta la questione delle sostanze di composizione sconosciuta o variabile, note come UVCB (Substances of Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products and Biological Materials).

Queste sostanze, spesso derivate da materiali naturali, presentano una composizione complessa e variabile, rendendo difficile la loro classificazione e controllo.

L’introduzione di una definizione chiara per le sostanze UVCB mira a migliorare la tracciabilità e la sicurezza di tali componenti nei materiali plastici destinati al contatto alimentare.​

Infine, il regolamento riconosce l’importanza di stabilire misure di controllo efficaci da parte degli Stati membri. Questo include il campionamento e l’analisi dei materiali plastici in tutte le fasi della produzione, garantendo che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle nuove disposizioni e sicuri per i consumatori.​

Richiedi una consulenza sui moca
Prenota una call gratuita con un nostro consulente.

Articolo 1: Modifiche del Regolamento (UE) n. 10/2011

L’Articolo 1 del Regolamento 351 apporta 18 modifiche sostanziali al Regolamento (UE) n. 10/2011, che disciplina i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.​

Nuovi limiti di migrazione e metodi di analisi

Il regolamento introduce anche nuovi limiti di migrazione specifici per alcune sostanze, basati su valutazioni tossicologiche aggiornate. Questi limiti sono progettati per garantire che i materiali plastici non rilascino sostanze nocive negli alimenti, anche in condizioni estreme di utilizzo. Sono stati aggiornati i metodi di analisi per la determinazione della migrazione, al fine di garantire maggiore accuratezza e affidabilità dei risultati.

Una delle principali modifiche riguarda la terminologia utilizzata nel regolamento. Si sostituiscono i riferimenti agli “strati di materia plastica” con “materiali e oggetti di materia plastica“, riconoscendo che molti prodotti non presentano una struttura a strati ma sono costituiti da materiali omogenei di forma complessa.​

Viene chiarito che i requisiti di composizione non si applicano agli strati non plastici, come adesivi, inchiostri da stampa, vernici e rivestimenti. Per i materiali multistrato, alcune disposizioni continuano ad applicarsi specificamente agli strati di materia plastica, garantendo la sicurezza complessiva del prodotto finale.​

Il regolamento introduce una distinzione chiara tra additivi e sostanze di partenza. Gli additivi, generalmente non legati chimicamente ai polimeri, non possono essere utilizzati come sostanze di partenza se non autorizzati come tali, e viceversa. Questo assicura che ogni componente utilizzato nella produzione di materiali plastici sia adeguatamente valutato e autorizzato per il suo specifico utilizzo.​

Per le sostanze derivate da materiali naturali, classificate come UVCB, viene adottata la definizione presente nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Questo allineamento normativo facilita la valutazione dei rischi e l’autorizzazione di tali sostanze, garantendo una maggiore coerenza nelle normative europee.​

Un’altra modifica significativa riguarda l’uso di biocidi nei materiali plastici. Il regolamento stabilisce che tali sostanze devono essere autorizzate secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012, assicurando che solo i biocidi approvati siano presenti nei materiali destinati al contatto con alimenti.​

Infine, viene enfatizzata l’importanza della purezza delle sostanze utilizzate nella produzione di materiali plastici. Introdotto il concetto di “elevato grado di purezza“, richiedendo che le sostanze impiegate soddisfino criteri specifici per garantire la sicurezza alimentare.

Questo implica una maggiore responsabilità da parte dei produttori nel controllare la qualità delle materie prime e nel garantire che i prodotti finali non contengano impurità nocive.

Articolo 2: Modifica del regolamento (UE) 2022/1616

L’articolo 2 del Regolamento (UE) 2025/351 modifica il regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le modifiche riguardano principalmente i criteri per l’autorizzazione dei materiali riciclati e i requisiti per i processi di riciclo.

Uno dei punti principali è l’introduzione di criteri più rigorosi per l’autorizzazione dei materiali riciclati. I processi di riciclo dovranno dimostrare di essere in grado di eliminare efficacemente i contaminanti, garantendo che i materiali riciclati siano sicuri per il contatto con gli alimenti. Sono stati introdotti requisiti specifici per la tracciabilità dei materiali riciclati, al fine di garantire la trasparenza lungo tutta la filiera.

Processi di riciclo e controlli di qualità

Il regolamento introduce anche disposizioni specifiche per i processi di riciclo, stabilendo requisiti dettagliati per i controlli di qualità. I processi di riciclo dovranno essere sottoposti a valutazioni periodiche, al fine di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza. Sono stati introdotti requisiti specifici per la documentazione e la comunicazione delle informazioni relative ai materiali riciclati.

Un’altra novità è l’introduzione di disposizioni specifiche per i materiali riciclati destinati a venire a contatto con alimenti per neonati e bambini. Queste disposizioni prevedono requisiti aggiuntivi per garantire la massima sicurezza per i consumatori più vulnerabili.

Articolo 3: Modifiche del regolamento (CE) n. 2023/2006

L’articolo 3 del Regolamento (CE) 2025/351 modifica il Regolamento (CE) n. 2023/2006, relativo alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le modifiche riguardano principalmente l’introduzione di disposizioni specifiche per i materiali riciclati e il rafforzamento dei controlli di qualità.

Uno dei punti principali è l’introduzione di disposizioni specifiche per i materiali riciclati, stabilendo requisiti dettagliati per i controlli di qualità lungo tutta la filiera produttiva. I processi di fabbricazione dovranno essere sottoposti a valutazioni periodiche, al fine di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza. Sono stati introdotti requisiti specifici per la documentazione e la comunicazione delle informazioni relative ai materiali riciclati.

Controlli di qualità e documentazione

Il regolamento introduce anche disposizioni specifiche per i controlli di qualità, stabilendo requisiti dettagliati per la documentazione e la comunicazione delle informazioni relative ai materiali riciclati.

I processi di fabbricazione dovranno essere sottoposti a valutazioni periodiche, al fine di garantire il mantenimento degli standard di sicurezza. Sono stati introdotti requisiti specifici per la documentazione e la comunicazione delle informazioni relative ai materiali riciclati.

Un’altra novità è l’introduzione di disposizioni specifiche per i materiali riciclati destinati a venire a contatto con alimenti per neonati e bambini. Queste disposizioni prevedono requisiti aggiuntivi per garantire la massima sicurezza per i consumatori più vulnerabili.

Richiedi una consulenza sui moca
Prenota una call gratuita con un nostro consulente.

Allegati Regolamento (UE) 2025/351

L’allegato I del REGOLAMENTO (UE) 2025/351 introduce modifiche significative al regolamento (UE) n. 10/2011, aggiornando gli elenchi delle sostanze autorizzate e introducendo nuovi limiti di migrazione specifici. Queste modifiche riflettono l’impegno della Commissione Europea a garantire che i materiali plastici siano sicuri e conformi agli standard più recenti.

L’allegato II del REGOLAMENTO (UE) 2025/351 introduce modifiche significative al regolamento (CE) n. 2023/2006, stabilendo requisiti dettagliati per i controlli di qualità lungo tutta la filiera produttiva. Queste modifiche riflettono l’impegno della Commissione Europea a garantire che i materiali plastici siano sicuri e conformi agli standard più recenti.

In conclusione, il REGOLAMENTO (UE) 2025/351 rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale nel settore del packaging alimentare.

Le imprese dovranno adeguarsi alle nuove norme, ma queste modifiche offrono anche opportunità per migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti, rafforzando la fiducia dei consumatori.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo del regolamento sul sito della Commissione Europea scaricabile a cliccando su questo link.