I rifiuti degli imballaggi, sono tutti quei materiali definiti come rifiuto che provengono dal consumo degli alimenti, e che devono riportare sulla loro confezione i codici o i simboli del riciclo.
I requisiti di etichettatura ambientale degli imballaggi sono definiti nel D.lgs 116/2020, che attua le Direttive UE 2018/851 sui rifiuti, e 2018/852 sugli imballaggi.
Escludendo completamente lo smaltimento in discarica, sono tre i principi cardine su cui è basato: riciclo, riutilizzo e prevenzione dei rifiuti sul lungo periodo.
L’obiettivo finale è aiutare l’ambiente a circoscrivere i problemi ecologici già presenti, come per esempio l’inquinamento da microplastiche, favorendo politiche di economia circolare a favore della catena del riciclo e riuso.
Le direttive sono contenute nel “Pacchetto economia circolare”. Per economia circolare si intende un sistema economico pianificato in grado di auto sostenersi, cioè che sa riutilizzare i materiali dopo il loro utilizzo e che sa anche ridurre al minimo gli sprechi.
Altre sue caratteristiche sono l’efficacia e l’efficienza nella gestione di tutte le fasi del processo, dalla progettazione al fine vita dei prodotti, per limitare l’utilizzo di materiale ed energia e per ridurre al minimo rifiuti e scarti.
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Economia Circolare: quali sono le direttive?
Il pacchetto sull’economia circolare in questo ambito comprende 4 decreti legislativi che trattano diverse tematiche:
- N.116/2020: rifiuti (UE 2018/851, ex 2008/98/CE), imballaggi e rifiuti degli imballaggi (UE 2018/852, ex 1994/62/CE) (20G00135,GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020);
- N.118/2020: pile, accumulatori e rispettivi rifiuti (articoli 2 e 3 UE 2018/849, ex 2006/66/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE) (20G00136, GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020);
- N.119/2020: veicoli fuori uso (articolo 1 UE 2018/849, ex 2000/53/CE) (20G00137 GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020);
- N.121/2020: discariche di rifiuti (UE 2018/850, ex 1999/31/CE) (20G00138 GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020).
Un piano che fa parte di un programma più ambio. Una transizione ecologica capace di limitare i danni che han causato il cambio climatico e l’impatto sull’ecosistema. Oltre che dotare, i consumatori di chiari simboli del riciclo, per aiutare le politiche in questa rivoluzione.
Etichettatura ambientali degli imballaggi: che cosa devi sapere?
Le disposizioni generali dell’articolo 1 indicano la chiara volontà di evitare, ed allo stesso tempo ridurre, la produzione di rifiuti, incoraggiando quindi alla progettazione e fabbricazione di materiali efficienti e riutilizzabili.
Tenendo sempre presente questo obiettivo generale, qui di seguito verrà approfondito il DLgs 116/2020. Si parlerà quindi di Responsabilità Estesa del Produttore, rifiuti alimentari, organici e inerenti ai rifiuti degli imballaggi.
Con la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), il produttore di un prodotto o bene ne resta responsabile anche nella fase di post consumo, quando diventa rifiuto. Questo però non è valido nel caso in cui il produttore iniziale trasferisce i rifiuti ad un intermediario pubblico o privato che effettua la raccolta e/o il trattamento dei rifiuti.
Perciò l’art.178-ter “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore” attua la direttiva UE 851/2018 e definisce:
- I ruoli e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti;
- Gli obiettivi di gestione dei rifiuti;
- Il sistema di comunicazione;
- Gli oneri amministrativi;
- Una corretta informazione dei consumatori e dei detentori di rifiuti interessati.
Nel gestire tale responsabilità è importante considerare tutte le novità e i progressi raggiunti in materia ambientale. Interessante notare che, affiancato al processo di comunicazione obbligatoria dei simboli del riciclo ai consumatori, all’approfondimento del comparto del MOCA, alla nascita di molti materiali sostenibili, sta per entrare in vigore la plastic tax.
Che cosa sono i rifiuti alimentari?
I rifiuti alimentari, comprendo quanto trattato sopra, ma anche tutti i materiali organici, che spesso provengono dallo spreco. Parlando di rifiuti alimentari, sono specificati i seguenti obiettivi per la sostenibilità alimentare:
- Ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti. Questo deve essere applicato nei ristoranti, nei servizi di ristorazione, ma anche nei nuclei domestici. Così facendo si contribuisce all’obiettivo delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite, a livello sia di vendita che di consumo, e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. A livello nazionale le disposizioni sono contenute nella Legge 19 agosto 2016, n. 166, Incoraggiare la donazione e ridistribuzione di alimenti per il consumo umano, in questo il Reg CE 382, definisce le modalità di verifica per le donazioni, facendo passare in secondo piano il riutilizzo per mangimi e prodotti non alimentari.
Rifiuti alimentari e rifiuti degli imballaggi: quali sono i requisiti?
Il D.Lgs 116/2020, vuole aumentare l’impegno destinato al riciclaggio e al compostaggio in tutte le fasi del processo produttivo e di utilizzo, promuovendo anche un effettivo utilizzo di quei materiali e beni ottenuti dallo stesso riciclaggio dei rifiuti organici.
Anche i rifiuti degli imballaggi, e dei materiali di confezionamento, rientrano in questo decreto con l’attuale articolo 182-ter. È qui che vengono trattate la gestione e la destinazione dei rifiuti di imballaggi biodegradabili e/o compostabili. Gli imballaggi però devono rispondere ad alcuni requisiti. Devono essere:
- Certificati secondo lo standard EN 13432 (imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) o EN 14995 (altri manufatti diversi dagli imballaggi);
- Etichettati correttamente (certificazione, identità del produttore e del certificatore, istruzioni di smaltimento per i consumatori);
- Tracciati (entro il 31 dicembre 2023) per distinguerli dalla plastica convenzionale negli impianti di selezione dei rifiuti..
Solo così essi, potranno essere assimilati, raccolti e riciclati assieme ai rifiuti organici. Il decreto dedica una sezione alla gestione dei rifiuti dei materiali di confezionamento alimentare. In questo caso, le finalità sono di informare i consumatori con i corretti simboli del riciclo per migliorarne il riuso come materiali o lo smaltimento.
Inoltre viene specificato che le misure adottate dagli operatori economici, quelle che vogliono aumentare la presenza di materiali riutilizzabili sul mercato, non dovranno né avere un impatto negativo sulla salute umana, né, come sull’ambiente.
Vediamo quelli che sono i requisiti definiti dal DLgs 116/2020:
- Dovrà essere riportata, su tutti gli imballaggi, in maniera leggibile e chiara, la codifica alfa-numerica definita nella Decisione 97/129/CE;
- Per gli imballaggi destinati al consumatore finale dovranno essere riportate le diciture per la raccolta differenziata;
- Per gli imballaggi plastici non definiti dalla Decisione 97/129/CE, devono essere considerate le norme UNI 1043-1 materie plastiche, e UNI 10667-1 sulla identificazione dei polimeri provenienti dal riciclo.
Decisione 97/129/CE: simboli imballaggi
Tabella di riferimento delle codifiche della Decisione 97/129/CE in merito all’etichettatura ambientale degli imballaggi:
Imballaggi in plastica | ||
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Polietilentereftalato | PET | 1 |
Polietilene ad alta densità | HDPE | 2 |
Cloruro di polivinile | PVC | 3 |
Polietilene a bassa densità | LDPE | 4 |
Polipropilene | PP | 5 |
Polistirolo | PS | 6 |
Polimero diverso da quelli indicati in precedenza Imballaggio multistrato e composto da più polimeri | O | 7 |
Imballaggi in carta e cartone | ||
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Cartone ondulato | PAP | 20 |
Cartone non ondulato | PAP | 21 |
Carta | PAP | 22 |
Imballaggi in metallo | ||
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Acciaio | FE | 40 |
Alluminio | ALU | 41 |
Imballaggi in legno | ||
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Legno | FOR | 50 |
Sughero | FOR | 51 |
Imballaggi in materiale tessile | ||
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Cotone | TEX | 60 |
Juta | TEX | 61 |
Imballaggi in vetro | ||
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Vetro incolore | GL | 70 |
Vetro verde | GL | 71 |
Vetro marrone | GL | 72 |
Imballaggi “composti” | ||
Materiale | Abbreviazione | Numerazione |
Carta e cartone/metalli vari | C/__ | 80 |
Carta e cartone/plastica | C/__ | 81 |
Carta e cartone/alluminio | C/__ | 82 |
Carta e cartone/latta | C/__ | 83 |
Carta e cartone/plastica/alluminio | C/__ | 84 |
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta | C/__ | 85 |
Plastica/alluminio | C/__ | 90 |
Plastica/latta | C/__ | 91 |
Plastica/metalli vari | C/__ | 92 |
Vetro/plastica | C/__ | 96 |
Vetro/alluminio | C/__ | 97 |
Vetro/latta | C/__ | 98 |
Vetro/metalli vari | C/__ | 99 |
Conlusioni sull’etichettatura degli imballaggi
Confindustria e Assolombarda avevano già lamentano che il Decreto sopra trattato, sarebbe diventato effettivo senza un periodo di adattamento per le attività. Al momento non c’è alcuna soluzione, se non un emendamento di non oltre 6 mesi. Si può piuttosto pensare di recuperare il dialogo con i Ministeri per rivedere il testo, in modo da favorirne la corretta applicazione da parte di tutti.
Rimangono sospesi riforme e chiarimenti sullo stesso da parte del governo italiano e del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica.
Prima di un intervento della Commissione europea o della magistratura, si chiede alla Commissione europea di stabilire “un periodo transitorio appropriato per l’applicazione delle nuove misure.
Durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento scorte”. In più si vorrebbe avere la sicurezza che tali misure si applichino a decorrere dal 1° Gennaio 2023”.
Dal 1 luglio 2022 i comuni non potranno più assimilare i rifiuti speciali agli urbani con un regolamento propri ma dovranno essere considerati rifiuti urbani solamente i rifiuti provenienti da determinate categorie riportare nel Decreto.
Le aziende produttrici quindi come dovranno comportarsi? Bella domanda. Sicuramente ai produttori e trasformatori, molti di essi in possesso di certificazioni sugli standard internazionali IFS Pac Secure o IFS HPC, BRC Packaging o BRC Consumer Product, basterà inserire nei requisiti applicabili, anche quelli inerenti al DLgs 116/2020.
Il problema sarà per le aziende alimentari, cosmetiche e farmaceutiche, che avendo in stoccaggio grandi quantità di materiale per il confezionamento non sanno, se potranno utilizzarlo oltre entrata in vigore del decreto.